È un organo collegiale composto dal sindaco, che né è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a sedici (art. 47 del D.Lgs. 267/2000). Sempre secondo l'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
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